Quello che dico allo psicologo resta tra noi?
Sì — e il vincolo è più ampio di quello che quasi tutti immaginano. Non solo non posso riferire cosa mi dici: non posso nemmeno confermare che tu sia un mio paziente. Se tua madre, il tuo compagno o il tuo datore di lavoro mi telefonassero chiedendo «viene da lei?», la risposta non sarebbe «non glielo posso dire» detta con imbarazzo: è un obbligo scritto, e romperlo è un illecito disciplinare oltre che una condotta rilevante penalmente.
Questa domanda me la fanno raramente ad alta voce, e la pensano quasi tutti. Soprattutto chi arriva per qualcosa che non ha mai raccontato a nessuno. Vale la pena rispondere con precisione, articoli alla mano, invece che con una rassicurazione generica — perché la rassicurazione generica non si può verificare, e una norma sì.
Le regole stanno nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che è pubblico, si trova in rete in due minuti e vincola chiunque sia iscritto all'Albo. Di seguito trovi gli articoli esatti: puoi controllarli, ed è esattamente quello che ti consiglio di fare.
Cosa dice la regola, davvero
L'articolo 11 è la base di tutto. Stabilisce che lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale e che non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate.
Quell'ultima parte è la più sottovalutata, ed è quella che risponde alla paura vera. Il segreto non copre soltanto i contenuti delle sedute: copre l'esistenza stessa del rapporto. Appuntamenti, fatture, il fatto che tu sia venuto una volta sola tre anni fa — niente di tutto questo può essere confermato a terzi.
Non è una cortesia che il professionista decide di farti. È un obbligo, e l'inosservanza del Codice è sanzionata in via disciplinare dall'Ordine secondo quanto previsto dalla Legge 56/1989.
Le sole tre eccezioni
Sono poche e sono definite. Diffida di chi te le elenca in modo vago.
1. Il tuo consenso — e deve essere tuo
L'articolo 12 prevede che si possa derogare al segreto esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso della persona che riceve la prestazione. Non un consenso implicito, non «me l'aveva detto a voce»: valido e dimostrabile.
C'è poi una precisazione che vale la pena leggere due volte. La norma aggiunge che lo psicologo valuta comunque l'opportunità di fare uso di quel consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona. Tradotto: nemmeno il tuo permesso mi obbliga a parlare, se ritengo che parlare ti danneggi.
2. L'obbligo di referto o di denuncia
Ci sono situazioni in cui la legge impone a chi esercita una professione sanitaria di riferire all'autorità. Anche lì, però, il Codice non lascia mano libera: l'articolo 13 stabilisce che lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso, ai fini della tutela psicologica della persona.
Il principio pratico è questo: non si consegna la storia clinica di qualcuno perché è emerso un obbligo. Si dice il minimo che adempie l'obbligo, e nulla di più.
3. Il pericolo grave
Sempre l'articolo 13: negli altri casi lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare, totalmente o parzialmente, alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi.
Da notare la formulazione, perché è precisa in modo utile. Non dice «quando lo psicologo si preoccupa». Dice gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica, e richiede una valutazione. Pensieri cupi, rabbia, fantasie, cose che ti vergogni di aver pensato: non sono di per sé una deroga. Lo diventa il pericolo grave e concreto.
È bene saperlo in anticipo, perché la paura di «far scattare qualcosa» è una delle ragioni per cui le persone tacciono proprio le cose per cui sono venute.
E se finisco in tribunale?
Qui il Codice dice l'opposto di quello che molti temono. L'articolo 12 apre così: lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Astenersi è la posizione di partenza, non una facoltà da esercitare caso per caso. E l'unica porta che si apre è, di nuovo, il tuo consenso valido e dimostrabile — con la riserva vista sopra, per cui anche con il consenso il professionista deve valutare se usarlo sia nel tuo interesse.
Questo ha una conseguenza concreta nelle separazioni conflittuali, dove capita che una parte chieda allo psicologo dell'altra di «dire come stanno le cose». La risposta corretta è il silenzio, e non è ostilità: è la norma.
Se sei minorenne: cosa sapranno i tuoi genitori
Questa parte è scritta per te, non per loro.
L'articolo 31 stabilisce che le prestazioni a persone minorenni sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Da qui nasce il fraintendimento più diffuso, ed è un fraintendimento vero e proprio: quel consenso riguarda l'avvio del percorso, non l'accesso a quello che dici dentro.
Sono due cose distinte. Perché il percorso cominci serve il loro sì. Perché i contenuti escano dalla stanza serve una delle tre deroghe viste sopra — e «sono i genitori» non è una di quelle.
Il segreto professionale dell'articolo 11 vale anche nei tuoi confronti. Nella pratica, quello che normalmente si restituisce a un genitore è:
- che il lavoro è avviato e come procede — se c'è continuità, se ha senso andare avanti;
- il senso generale di cosa stiamo affrontando, in termini ampi;
- cosa può essere utile a casa — che spesso è la parte più preziosa per loro.
Quello che non si restituisce è il resoconto: chi hai nominato, cosa hai detto di tuo padre, la ragazza, la sera di sabato, il voto che non hai raccontato. Non perché si nasconda qualcosa ai tuoi, ma perché senza quella garanzia la stanza non serve a niente — e un adolescente che sa di essere riferito, molto ragionevolmente, non parla.
Restano le eccezioni sul pericolo grave, che valgono per chiunque, a sedici come a cinquant'anni. Se ci fosse un rischio serio per la tua incolumità, un adulto verrebbe coinvolto: è giusto che tu lo sappia dall'inizio, e un professionista serio te lo dice al primo incontro senza che tu glielo chieda.
Un'ultima cosa che quasi nessuno dice ai ragazzi: puoi chiederlo tu, ad alta voce, alla prima seduta. «Cosa dirà ai miei?» è una domanda legittima, e la risposta deve essere chiara prima che tu cominci a raccontare qualcosa. Se è vaga, hai imparato qualcosa di utile su quel professionista.
Le sedute online cambiano qualcosa?
Sul piano delle regole, no. L'articolo 1 del Codice è esplicito: le stesse regole si applicano anche quando le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico. Non esiste una versione ridotta del segreto professionale per la videochiamata.
Sul piano pratico si aggiungono due accortezze, che però dipendono tanto da te quanto dal professionista:
- Le sedute non si registrano senza un accordo esplicito. Se qualcuno registra, deve dirtelo e devi poter dire di no.
- Il luogo da cui ti colleghi è parte della riservatezza. Serve una stanza dove nessuno entri per cinquanta minuti — e se non ce l'hai, è una cosa da dire subito, perché si lavora diversamente.
Gli appunti: chi li vede, per quanto restano
L'articolo 17 dice due cose concrete. La prima: la segretezza va protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma. La seconda: quella documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto.
C'è poi un dettaglio che colpisce sempre chi lo scopre: il Codice chiede allo psicologo di provvedere affinché, in caso di sua morte o di suo impedimento, quella protezione sia affidata a un collega o all'Ordine. Non è previsto che quel materiale resti incustodito.
E quando lo psicologo collabora con un altro professionista parimenti tenuto al segreto — un medico, un collega, un neuropsichiatra — l'articolo 15 consente di condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. Anche fra professionisti, il passaggio non è mai integrale.
Cosa chiedere al primo colloquio
In realtà non dovresti doverlo chiedere. L'articolo 24 impone allo psicologo di fornire, nella fase iniziale del rapporto, informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni, sulle finalità e sulle modalità, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
È un obbligo suo, non una tua curiosità. Se nessuno te ne parla, le domande utili sono quattro:
- In quali casi sarebbe tenuto a parlare con qualcun altro? Una risposta corretta nomina il consenso, l'obbligo di referto o denuncia, il pericolo grave. Non è una lista lunga.
- Cosa verrebbe detto, esattamente? La risposta corretta contiene le parole «lo stretto necessario».
- Chi altro ha accesso a quello che scrive?
- Per quanto tempo conserva il materiale, e dove?
Un professionista a cui queste domande danno fastidio ti ha già risposto.
Perché te lo scrivo con i numeri degli articoli
Perché «stia tranquillo, è tutto riservato» è esattamente ciò che direbbe anche chi non è tenuto a nulla.
Il segreto professionale non è una promessa personale: è un vincolo che deriva dall'iscrizione all'Albo, e che l'Ordine fa rispettare con procedimenti disciplinari. Per questo ha senso, prima di iniziare un percorso con chiunque — me compreso — verificare che la persona sia davvero iscritta a un Albo. L'iscrizione è ciò che rende quel vincolo esigibile; senza, resta una rassicurazione.
Io sono iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi dell'Emilia-Romagna con il numero 12375, e la verifica richiede un minuto sull'elenco pubblico dell'Ordine. Qui spiego come si fa, passo per passo.
Domande frequenti
Può dire a mia moglie o a mio marito che vengo da lei?
No, e non può nemmeno confermarlo. L'articolo 11 copre anche l'esistenza del rapporto professionale, non solo i contenuti.
E se è mia madre a pagare le sedute?
Chi paga non acquisisce per questo un diritto a sapere. Quando la prestazione è richiesta da un committente diverso dalla persona che la riceve, il Codice chiede semmai di chiarire con tutte le parti natura e finalità dell'intervento — non di aprire i contenuti.
Se racconto di aver commesso un reato, lo psicologo mi denuncia?
Non automaticamente. Esistono ipotesi in cui la legge impone un referto o una denuncia, e in quei casi l'articolo 13 obbliga comunque a limitare allo stretto necessario quanto viene riferito. Fuori da quelle ipotesi vale il silenzio. Se è un punto che ti blocca, puoi porlo al primo colloquio prima di raccontare qualsiasi cosa.
I miei genitori possono chiedere di leggere gli appunti?
Gli appunti del professionista non sono una cartella clinica e non sono materiale da consegnare: sono strumenti di lavoro, coperti dall'obbligo di custodia dell'articolo 17.
Il segreto vale anche dopo che il percorso è finito?
Sì. Non ha scadenza, e la documentazione resta protetta e conservata per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto.
Continua a leggere
- Come verificare che sia davvero uno psicologo — la verifica che rende esigibile tutto quello che hai letto qui.
- Sette domande da fare al primo colloquio — oltre a quelle sulla riservatezza.
- Devo dirlo al lavoro? — cosa sei tenuto a comunicare e cosa no.
- Genitori separati: serve la firma di entrambi? — il consenso quando i genitori non sono d'accordo.
- Psicologo per adolescenti — come lavoro con i ragazzi, e cosa dico ai genitori.
- Vivo in un paese piccolo e non voglio che si sappia — quando il problema non è la norma ma il parcheggio sotto lo studio.
Il primo colloquio è gratuito. Cinquanta minuti, online da qualsiasi regione d'Italia o in studio a Bologna e San Lazzaro di Savena, senza impegno di continuare. Sono psicologo clinico iscritto alla Sezione A dell'Albo dell'Emilia-Romagna con il n. 12375 — e i limiti della riservatezza te li spiego io al primo incontro, prima che tu debba chiederlo.
Fonte. Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, articoli 1, 11, 12, 13, 15, 17, 24 e 31. Il testo è pubblico e consultabile sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale.